Art. 177 — Effetti e revoca delle ordinanze

Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa .Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

1) le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre ; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;

2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge ;

3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo ;

4) (omissis) .