Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento [84 disp. att.].Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali .Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell’articolo 289 .
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