Art. 132 — Contenuto della sentenza

La sentenza reca l’intestazione «Repubblica italiana», ed è pronunciata «In nome del popolo italiano» . Essa deve contenere:

1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata ;

2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori ;

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti ;

4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione [disp. att. 118] ;

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice [disp. att. 119] .
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento .