L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato .La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52 .Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250 .Dell’ordinanza è data notizia [136] dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi [disp. att. 125] .
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