Art. 91 — Udienza pubblica

1. L’udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità.2. Il presidente o il giudice monocratico può disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro; può avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.3. All’udienza, verificata d’ufficio la regolarità del contraddittorio, anche ai sensi dell’articolo 29, dell’articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell’articolo 93, si fissa, se del caso, una nuova udienza.4. All’udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l’ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente.5. Si applica l’articolo 101 del codice di procedura civile.6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico ministero, che è sempre udito nelle sue conclusioni.7. Dopo la relazione della causa, il pubblico ministero e i difensori delle parti enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.8. Assiste all’udienza il segretario del collegio, che redige il processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti.9. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal segretario.10. Del verbale non si dà lettura, salvo espressa e motivata istanza di parte.