1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 33, comma 2.
1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 33, comma 2.
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