1. Al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.
1. Al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.
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