Art. 47 octies — Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili

1. L’IVASS può esonerare l’impresa dall’obbligo di rendere pubblica un’informazione se la pubblicazione:

a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato;

b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell’impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti.
2. Nel caso di cui al comma 1, l’impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria l’esonero dall’obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.3. L’IVASS autorizza l’impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall’articolo 47 septies.4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all’articolo 47 septies, comma 2, lettera e).5. L’IVASS con regolamento determina modalità, termini e contenuti della relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria.