Art. 51 ter — Obblighi specifici del venditore quando l’organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo

1. Se l’organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che l’organizzatore si conforma alle norme contenute in tali Sezioni.