Art. 37 — Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli

1. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione è a carico del professionista.2. E’ fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.