1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.2. Durante la liquidazione l’azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell’autorità che vigila sulla liquidazione.
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