1. L’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo [[n33ccrisiimpr].2. L’erede può chiedere l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.3. L’erede che chiede l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all’articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.4. Con l’apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.
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