La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere [2900].Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato [2937].
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere [2900].Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato [2937].
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