Art. 2913 — Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato

Non hanno effetto [2747] in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione [498 c.p.c.] gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153] per i mobili non iscritti in pubblici registri [815, 2693].