Art. 2911 — Beni gravati da pegno o ipoteca

Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno.Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca .La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale [2755] su determinati beni [2770].