Art. 2872 — Modalità della riduzione

La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma [2876] per la quale è stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni.Questa restrizione può aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.