Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente [2777, 2782, 2783]:
1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771;
2) i crediti per i contributi, indicati dall’articolo 2775;
3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall’articolo 2774;
4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2772;
5) i crediti per l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili;
5 bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all’articolo 2775 bis [2643 nn. 1-4, 2645 bis, 2825 bis].
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