Art. 2775 — Contributi per opere di bonifica e di miglioramento

I crediti per i contributi indicati dall’articolo 864 sono privilegiati [2780 n. 2] sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all’osservanza delle leggi speciali.