Colui che concede un fondo a mezzadrìa o a colonìa e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadrìa o a colonìa [2151, 2751bis n. 4, 2778 n. 16].Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell’articolo 2764 [1519, 2747].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.