Art. 2750 — Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali

I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull’aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione [c. nav. 548-561, 1022].Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.