Art. 2329 — Condizioni per la costituzione

Per procedere alla costituzione della società è necessario [2335, n. 1, 2439]:

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 e 2343 ter relative ai conferimenti;

3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto [2328, n. 3, 2330].