I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione [2308], non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale [1294, 2268, 2291, 2513].
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione [2308], non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale [1294, 2268, 2291, 2513].
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