La partecipazione di un incapace [1425] alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all’osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 371, 397, 424 e 425.
La partecipazione di un incapace [1425] alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all’osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 371, 397, 424 e 425.
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