Art. 2212 — Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali [1495, 1512].Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari [77, 669 c.p.c.] nell’interesse dell’imprenditore [1745, 2905].