Art. 2167 — Obblighi del colono

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente [2147, 2173] e le necessità della coltivazione.Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia [1176, 2148, 2765].