Art. 2156 — Vendita dei prodotti

La vendita [1470] dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente [2145] previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato [2157, 2765].La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese [2141, 2155].