Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente [1594, 1624, 1649, 1656, 2146, 2173].
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente [1594, 1624, 1649, 1656, 2146, 2173].
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