Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso [1226].
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso [1226].
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