Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori [2901; 6 ss. l.f.] e quelle relative alla collazione [737], all’imputazione [747] e alla riduzione delle donazioni [555].
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