Art. 1697 — Accertamento della perdita e dell’avaria

Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate.Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’articolo 696 del Codice di procedura civile.