Art. 1687 — Riconsegna delle merci

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell’arrivo delle cose trasportate [1691].Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.