Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo [1891], la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo [1223].Quando si tratta di cosa mobile stimata [1908] e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore [1916].
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