Art. 1588 — Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento [1592 comma 2] della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio [1611], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile [1218 ss., 1256 ss., 2281].È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa [1592 comma 2, 1594].