Art. 1585 — Garanzia per molestie

Il locatore è tenuto a garantire [32 c.p.c.] il conduttore dalle molestie, che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa [1575], arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio [1168; 2254].