La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1263.
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1263.
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