Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito [2928], se non risulta una diversa volontà delle parti.È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell’articolo 1267.
Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito [2928], se non risulta una diversa volontà delle parti.È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell’articolo 1267.
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