Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita [1198; 67 n. 2].Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita [1470], salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi [2927].
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