Art. 1188 — Destinatario del pagamento

Il pagamento deve essere fatto al creditore [1189, 1190] o al suo rappresentante [320, 374 n. 2, 2213 ss.], ovvero alla persona indicata dal creditore [1269, 1777] o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo [1208 n. 1].Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica [1399] o se ne ha approfittato [1190].