Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune [1108], le quali siano scadute o scadano entro l’anno dalla domanda di divisione.La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura [1114], si procede alla vendita [1470] di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti [1299].
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