L’usufruttuario può cedere il proprio diritto [965] per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo [1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810].La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
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