Art. 914 — Consorzi per regolare il deflusso delle acque

Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere ad opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l’autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d’ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse [863, 865].Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’articolo 921.