Art. 761 — Annullamento per violenza o dolo

La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza [1453 ss. c.c.] o di dolo [768, 1439 c.c.].L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto [1442 c.c.].