Art. 757 — Diritto dell’erede sulla propria quota

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto [719, 720 c.c.], e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari [2646, 2825 c.c.].