Se gli esecutori che devono agire congiuntamente [700 c.c.] non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente [700 c.c.] non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.
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