Art. 575 — Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore [ABROGATO]

[Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell’eredita; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l’eredita diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.]