Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima [565 c.c.], nel concorso di legittimari [536 ss. c.c.] con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente [558 c.c.] nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati [735, 746 c.c.].
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