Art. 538 — Riserva a favore degli ascendenti

Se chi muore non lascia figli [250 ss. c.c.], ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544.In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.