Art. 537 — Riserva a favore dei figli

Salvo quanto disposto dall’articolo 542 se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.[I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice [38 disp. att. c.c.], valutate le circostanze personali e patrimoniali [542, 566 c.c.]].