Art. 530 — Pagamento dei debiti ereditari

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale [2830 c.c., 782 c.p.c.].Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [782, 783 c.p.c.].