Art. 529 — Obblighi del curatore

Il curatore è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità [769 c.p.c.], a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione [531 c.c., 263, 782 c.p.c.].